Art. 15.
(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia).

      1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinare a cura dell'amministrazione regionale in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche,

 

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alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
      2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dall'istituzione della tassa di concessione regionale prevista dall'articolo 24.
      3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
      4. La richiesta di cui al comma 3 è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
      5. Il divieto di cui al comma 4 è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non sono delimitati con le citate tabelle di divieto, o non sono chiusi a norma di legge, è consentito l'accesso ai titolari di licenza di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria nel rispetto dei limiti e dei modi stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali.
      6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venire meno delle ragioni del divieto.
      7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in
 

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attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
      8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
      9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a fare parte della quota dal 20 al 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
      10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.
      11. Scaduti i termini di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, fissati per l'adozione degli atti che consentono la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2007-2008, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a decorrere dalla stagione venatoria
 

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2007-2008 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 della presente legge.